Dal 1° agosto e sino al 31 dicembre 2026 è possibile ricevere un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo mensile di 500 euro per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine intercorsi con giovani under 35.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge 112/2026, l’agevolazione è prevista per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti di lavoro a tempo determinato, con le seguenti caratteristiche:

  • di durata complessiva non superiore a 12 mesi;
  • instaurati entro il 30 aprile 2026;
  • trasformati senza soluzione di continuità.

Il beneficio spetta per lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Sono esclusi dalla fruizione del beneficio i contratti di apprendistato, i contratti dirigenziali, il lavoro domestico, le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 500 euro mensili, fruibili per un massimo di 24 mesi.

Sono previste le seguenti condizioni di spettanza dell’esonero:

  • l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • devono essere rispettati i principi generali per la fruizione degli incentivi (art. 31, D.lgs.150/2015 e comma 1175 e ss., L. 296/2006) e conseguentemente sono necessari il rispetto degli obblighi contributivi e della normativa sul lavoro e l’applicazione dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva;

Inoltre si precisa che l’esonero non spetta se:

  • nei 6 mesi precedenti la trasformazione il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • nei 6 mesi successivi alla trasformazione il datore di lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

Data rilascio: 31.7.2026