Con la manovra 2026 (L. 199 del 30 dicembre 2025), sono state introdotte importanti novità in tema di TFR, obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria INPS e previdenza complementare, con rilevanti modifiche al tradizionale schema di scelta del lavoratore tra mantenimento del TFR in azienda e conferimento ai fondi pensione. Nello specifico, la Legge di Bilancio 2026 ha effettuato le seguenti modifiche di seguito riassunte:
A) Ampliamento dimensione aziendale per obbligo al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
- sino al 31 dicembre 2025, era previsto un limite dimensionale di 50 addetti, che veniva calcolato come la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2026, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, oppure come la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività, per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006.
- con effetto dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2026, invece, saranno tenuti al versamento del TFR all’INPS anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, prendendo come riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente all’anno del periodo di paga considerato. In via transitoria per il biennio 2026-2027 tale inclusione sarà limitata alle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 60, ma con decorrenza 2032 il limite dimensionale sarà portato a 40 addetti.
B) Adesione dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare
In tema di adesione alla previdenza complementare la manovra ha previsto che con decorrenza 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato di prima assunzione aderiranno automaticamente alla previdenza complementare a meno che entro 60 giorni dalla data di assunzione non rinuncino all’adesione automatica, scegliendo di conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare o di mantenere il TFR in azienda (e in tal caso ove previsto in base ai limiti dimensionali dell’azienda esso sarà eventualmente versato al Fondo di Tesoreria INPS). In tal caso la rinuncia all’adesione automatica dovrà essere conservata dal datore di lavoro. L’adesione automatica opererà verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali; qualora in azienda siano presenti diverse forme pensionistiche, l’adesione avverrà verso quella con il maggior numero di adesioni; diversamente, in mancanza di accordi, la forma pensionistica complementare di adesione sarà quella residuale individuata nel fondo nazionale complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, Cometa. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro deve fornire adeguata informativa al lavoratore circa gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare; mentre con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione il datore di lavoro oltre a fornire suddetta informativa deve verificare quale sia stata l’eventuale scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in tema di previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Con l’obiettivo di incrementare le iscrizioni da parte dei lavoratori e al contempo rendere più articolate le prestazioni, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato da 5.164,57 a 5.300 euro.
Inoltre, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
C) Prestazioni erogabili dai fondi di previdenza complementare al pensionamento
Sul fronte delle prestazioni erogabili al pensionamento, alla rendita vitalizia e alla possibilità di ricevere in unica soluzione fino al 60% del montante finale accumulato (in precedenza si trattava del 50%), si affiancano tre nuove opzioni che diventeranno operative dal 1° luglio di quest’anno:
- la prima consiste in una rendita a durata definita, pari alla vita attesa residua dell’iscritto. In tale periodo viene erogata una rata annuale pari al rapporto tra il montante accumulato e il numero di anni residui. La conseguenza di questa scelta è che, se si vive più a lungo di quanto previsto, non si riceverà più alcun assegno;
- la seconda è una variazione della prima, in quanto l’iscritto può decidere di non incassare una o più rate annuali ed effettuare successivamente dei prelievi nel limite complessivo delle rate non riscosse;
- la terza consente di incassare il montante accumulato in rate per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con riserva di ulteriori approfondimenti.
Data rilascio 15.1.2026