L’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate è arrivata, è la numero 2/2026 e con essa arrivano i chiarimenti sulla tassa piatta del 5% relativa agli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali 2024, 2025 e 2026, e quella del 15% per le maggiorazioni e indennità ex lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Operativamente parlando, già da Marzo 2026 gli uffici del personale potrebbero applicare i nuovi benefici e gli eventuali conguagli per i primi mesi del 2026 in cui le misure non fossero ancora state applicate (o fossero state applicate in misura diversa); tuttavia, è evidente che le aziende di maggiori dimensioni avranno bisogno di più tempo per la piena operatività, pertanto è lecito immaginare che queste potranno slittare al mese di Aprile o, per le aziende più grandi, addirittura da Maggio.

 

La tassa piatta del 5%.

In merito alle disposizioni sugli aumenti dei contratti collettivi, l’Agenzia precisa che l’agevolazione va calcolata solo sugli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, sono pertanto esclusi gli aumenti derivanti da accordi aziendali (anche se con efficacia nazionale) e territoriali. Come già noto, dette agevolazioni sono rivolte ai lavoratori dipendenti del solo settore privato, con un reddito complessivo 2025 fino a 33 mila euro. Stando così le cose, i comparti coinvolti risultano i rinnovi di CCNL afferenti la distribuzione moderna organizzata, il commercio, l’alimentare, la logistica, il turismo e pubblici esercizi, il tessile, la chimica, l’energia elettrica gas e acqua e l’edilizia.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta sostituiva si applica agli importi erogati quest’anno, anche se gli incrementi retributivi sono iniziati negli anni 2024 e/o 2025; pertanto chi ha già maturato più tranches di aumenti retributivi nel periodo 2024-2025 avrà un beneficio maggiore in considerazione del montante accumulato. A tal riguardo l’esempio pertinente attiene ad un rinnovo di CCNL che ha disposto un primo incremento ad aprile 2024, un secondo a marzo, un terzo a novembre 2025, un quarto a novembre 2026 e un quinto a febbraio 2027. Ebbene, in busta paga saranno detassate da gennaio 2026 le prime tre tranches e la quarta si aggiungerà da novembre 2026; la quinta non è nel focus dell’attuale legge di bilancio.

Stando così le cose, le aziende che in questi primi mesi del 2026 hanno adottato una linea prudente in attesa dei chiarimenti dell’A.E., applicando il beneficio solo agli aumenti decorsi nel 2026, adesso dovranno operare i conguagli ad ulteriore favore dei lavoratori.

Andando dal generale alle questioni tecniche e particolari, la circolare in esame chiarisce che gli aumenti contrattuali tassati al 5% sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta, dunque le dodici mensilità della retribuzione diretta, la tredicesima mensilità e la quattordicesima. Diversamente, l’agevolazione non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulla retribuzione indiretta (ad es. scatti di anzianità, straordinari, ferie, permessi, indennità e maggiorazioni per lavoro notturno). In caso di assenza per malattia, infortunio e maternità-paternità, l’agevolazione spetterà sulla parte di incremento che è compresa nell’integrazione a carico del datore di lavoro; a tali riguardi, in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che la quota agevolata potrà esse calcolata con applicazione del criterio proporzionale. In ultimo, saranno da escludere dal beneficio in esame le somme riconosciute dal CCNL a titolo di una tantum e la parte delle maggiorazioni che incidono sul TFR.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, il beneficio spetterà anche la quota di aumento salariale derivante da rinnovo di CCNL che abbia comportato l’assorbimento di un superminimo.

Anche il lavoratore domestico potrà beneficiare dell’agevolazione in commento ma per tale beneficio dovrà attendere la dichiarazione dei redditi atteso il fatto che il datore di lavoro domestico non è un sostituto d’imposta.

 

La tassa piatta del 15%.

Sempre la circolare 2/2026 di A.E. fornisce anche ulteriori ed importanti indicazioni in relazione alla disposizione della legge di Bilancio 2026 che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sugli importi “aggiuntivi” rispetto alla retribuzione ordinaria che siano collegati al lavoro notturno, festivo, nella giornata di riposo e per turni previsti da CCNL. A tali riguardi, come già noto, sono agevolabili le somme erogate nel 2026, entro il limite di 1.500 euro; il limite rappresenta una franchigia, pertanto, gli importi eccedenti saranno tassati con applicazione delle regole fiscali ordinarie. Il beneficio non è applicabile sulle somme erogate in conseguenza di accordi territoriali o aziendali (anche se con efficacia nazionale). Restano pertanto esclusi dall’agevolazione le retribuzioni ordinarie e gli impatti sul TFR, ma anche le somme aggiuntive per lavoro straordinario non festivo o notturno. Sono inoltre esclusi dalla detassazione i lavoratori del settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comporto turistico per i quali è in vigore un trattamento integrativo speciale.

L’agevolazione è applicabile, anche in questo caso, solo dai datori di lavoro del settore privato ed i lavoratori interessati sono quelli con un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40 mila euro.

La circolare in esame ribadisce che la detassazione è applicabile esclusivamente sugli importi “aggiuntivi” rispetto alla retribuzione ordinaria collegati al lavoro notturno, festivo, nella giornata di riposo e per lavoro a turni, importi che devono essere previsti dal CCNL. A seguire, il testo di prassi espone che sono altresì agevolabili le indennità di reperibilità previste dal CCNL erogabili in relazione alle predette tipologie di lavoro disagiato, mentre invece è escluso dal beneficio lo straordinario, eccetto quello festivo o notturno.

Anche in questo caso il lavoratore domestico potrà beneficiare dell’agevolazione in commento ma per tale beneficio dovrà attendere la dichiarazione dei redditi atteso il fatto che il datore di lavoro domestico non è un sostituto d’imposta.

 

Data rilascio: 25.2.2026