Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, affrontando il tema dell’applicazione della norma sulle dimissioni di fatto, contenuta nell’articolo 26, comma 7-bis, del Dlgs 151/2015, introdotto dalla legge 203/2024, ha stabilito che il termine di riferimento da adottare per le dimissioni di fatto è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre il termine legale di 15 giorni opera solo in mancanza di previsione contrattuale.
Nel caso di specie si è trattato di una lavoratrice che era stata assunta a tempo indeterminato e si era assentata ingiustificatamente dal servizio per oltre tre giorni, ossia il termine previsto dal Ccnl applicato per il licenziamento, e per la quale il datore di lavoro aveva effettuato la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie di fatto.
Il giudice del Tribunale di Milano ha accolto la tesi dell’avvocato dell’azienda, sostenendo che la ratio legis di della nuova disposizione normativa è quella di contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate finalizzate a provocare un licenziamento disciplinare per accedere all’indennità di disoccupazione.
Nel merito, il primo tema affrontato in sentenza riguarda la durata minima del protrarsi delle assenze ingiustificate per cui la disposizione normativa prevede un termine di 15 giorni, in assenza di previsione dal CCNL applicato. L’interpretazione della disposizione normativa effettuata dal giudice adito sulle dimissioni di fatto ha indicato che il termine di riferimento da adottare è quello “previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro”, mentre il termine legale di 15 giorni opera solo “in mancanza di previsione contrattuale”.
Il secondo tema affrontato riguarda invece le causali specifiche (licenziamento disciplinare e dimissioni) e nel merito il giudice di primo grado ha sostenuto che “la nuova norma non fa altro che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere”.
Conseguentemente, in base all’interpretazione del Tribunale di Milano, se il Ccnl applicato prevede espressamente il licenziamento disciplinare per le assenze ingiustificate protratte oltre uno specifico termine, “è questo, dunque, il termine rilevante ai fini dell’applicazione del comma 7-bis dell’articolo 26”, ossia delle dimissioni per fatti concludenti. Per tali ragioni il Tribunale di Milano ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro fosse imputabile esclusivamente alla condotta della lavoratrice, la cui prolungata assenza ingiustificata ha integrato la presunzione legale di dimissioni per fatti concludenti.
In merito a quanto sopra, la sentenza del Tribunale di Milano rappresenta una prima pronuncia molto importante ed autorevole, fondata su una interpretazione della disposizione normativa in questione. Tuttavia, il testo di legge non risulta così chiaro nel disporre che effettivamente possa essere considerato come termine per le dimissioni di fatto quello previsto per il licenziamento disciplinare nei CCNL applicati. Conseguentemente e in attesa di una integrazione normativa o quantomeno di una pronuncia di legittimità, l’orientamento dello Studio è di seguitare a considerare il termine indicato dai CCNL per il licenziamento disciplinare non esteso alle dimissioni di fatto.
Data rilascio: 14.11.2025